Agricoltore che analizza documenti contabili nel campo agricolo

IAP con Partita IVA Agricola in Regime di Esonero

Cos’è il Regime di Esonero in Agricoltura

Il regime di esonero in agricoltura è uno dei regimi fiscali più semplici e accessibili per chi avvia una piccola attività agricola in Italia. Si tratta di un regime agevolato, previsto dall’articolo 34, comma 6, del DPR 633/1972, pensato appositamente per i piccoli produttori agricoli il cui volume d’affari annuo non supera i 7.000 euro.

Chi opera in regime di esonero agricolo è esonerato dai principali obblighi IVA: non deve emettere fattura per le operazioni attive, non liquida periodicamente l’IVA, non presenta la dichiarazione IVA annuale e non tiene i registri IVA.

Questo lo rende il punto di partenza ideale per chi si avvicina al mondo agricolo con un’attività ancora contenuta nelle dimensioni. È importante capire fin da subito che il regime di esonero non è una scelta arbitraria: è un regime a cui si accede in presenza di determinati requisiti oggettivi, e che cessa automaticamente al superamento della soglia di legge. Chi intende intraprendere un’attività agricola in modo consapevole deve conoscere a fondo le sue regole, i suoi limiti e i suoi obblighi residui.

Chi Può Accedere al Regime di Esonero?

Il regime di esonero IVA in agricoltura si applica ai produttori agricoli che effettuano cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella Tabella A, Parte Prima, allegata al DPR 633/1972.

Possono accedere al regime:

  • gli imprenditori agricoli individuali, incluso l’Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)
  • i coltivatori diretti (CD)
  • le società semplici agricole, a determinate condizioni

Non possono invece accedere al regime di esonero le imprese agricole strutturate che svolgono anche attività connesse rilevanti, né i soggetti che hanno optato volontariamente per il regime ordinario.

Volume d’affari agricolo: cosa si intende

Attenzione a non confondersi con il reddito.

Il volume d’affari agricolo è dato dalla somma delle cessioni di prodotti agricoli rientranti nella Tabella A, Parte Prima. Non si considerano nel calcolo le operazioni esenti, le cessioni di beni strumentali e le prestazioni di servizi accessorie.

È un dato da valutare con attenzione, perché da esso dipende sia l’accesso al regime sia la sua conservazione. Se il volume d’affari dell’anno relativo alla cessione dei prodotti agricoli sarà inferiore ad euro 7000, si resterà in regime di esonero per l’anno successivo.

Come Funziona il Regime di Esonero per l’IAP

Un Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) può operare in regime di esonero, a condizione che il suo volume d’affari annuo da attività agricola sia inferiore a 7.000 euro (costituito da almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della Tabella A, allegata al D.P.R. n. 633/72).

La qualifica IAP descrive il profilo professionale del soggetto, ossia una persona fisica che dedica alle attività agricole almeno il 50% del proprio tempo di lavoro e ricava da esse almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro, ma non determina automaticamente l’esclusione dal regime di esonero.

Quindi, le due discipline operano su piani diversi e non si escludono.

Nella pratica, un IAP agli inizi della propria attività, che sta consolidando la produzione e il mercato, può tranquillamente trovarsi al di sotto della soglia dei 7.000 euro e applicare il regime agevolato. Questa situazione è tutt’altro che infrequente: molti aspiranti imprenditori agricoli che seguono percorsi formativi specializzati, come quelli offerti dal Centro Formativo Consizos, attraversano questa fase iniziale prima di strutturare pienamente la propria impresa.

Come Aprire una Partita IVA Agricola in Regime di Esonero

Il processo passo dopo passo

Aprire una partita IVA agricola in regime di esonero richiede alcuni passaggi amministrativi precisi. 

1. Apertura della partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate.
Si compila il modello AA9/12 (entro 30 giorni dall’inizio attività). È sufficiente essere muniti di CIE, codice fiscale e visura del terreno. L’apertura si può fare sia tramite CAF Agricolo sia online gratuitamente (tramite servizi come Fisconline, Entratel e ComUnica). In questa fase si sceglie anche il codice ATECO appropriato. 

2. Scelta del codice ATECO agricolo
I codici ATECO di riferimento sono quelli della sezione A — Agricoltura, Silvicoltura e Pesca. Ad esempio, il codice 01.11.10 riguarda la coltivazione di cereali, mentre il 01.50.00 riguarda l’allevamento misto. La scelta del codice corretto è fondamentale per la corretta classificazione fiscale e previdenziale. 

3. Iscrizione al Registro delle Imprese
L’imprenditore agricolo in regime di esonero IVA non è obbligato all’iscrizione in CCIAA, in base all’art. 2, comma 3, della Legge n. 77/1997.

4. Eventuale richiesta di qualifica IAP. 
Chi vuole ottenere la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale deve presentare domanda alla Regione tramite l’ufficio agricoltura (oppure anche tramite Province o Comuni, a seconda della normativa regionale vigente), dimostrando il possesso dei requisiti di legge. Per accedere ad alcune agevolazioni fiscali e previdenziali riservate agli IAP, come le agevolazioni sull’acquisto di terreni agricoli, è necessario che la qualifica sia formalmente riconosciuta. 

5. Comunicazione del regime di esonero.
Non è necessaria una comunicazione formale separata: è sufficiente indicarlo correttamente in fase di apertura della partita IVA. L’esonero del comma 6 è una posizione di fatto che si applica automaticamente al ricorrere delle condizioni (volume d’affari presunto ≤ 7.000 € e prevalenza cessioni prodotti agricoli propri). Basta quindi il comportamento concludente, non va dichiarato esplicitamente in apertura.

Quanto Costa Aprire una Partita IVA Agricola in Regime di Esonero

I costi da sostenere per l’apertura di una partita IVA agricola in regime di esonero sono relativamente contenuti:

  • Apertura partita IVA: gratuita se effettuata direttamente dal contribuente tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate
  • Eventuale iscrizione al Registro delle Imprese: il diritto annuale camerale varia in base alla Camera di Commercio competente, ma per le imprese individuali agricole si aggira intorno ai 50-100 euro annui
  • Eventuale consulenza di un commercialista: variabile, generalmente tra 200 e 500 euro per la sola apertura della posizione fiscale e previdenziale
  • Iscrizione INPS: non ha costo di iscrizione, ma comporta obblighi contributivi periodici (vedi sezione dedicata)

Cosa Significa “Attività Agricola Inferiore a 7.000 Euro”

Il volume d’affari agricolo rilevante ai fini del regime di esonero è composto esclusivamente dalle cessioni di prodotti agricoli e ittici elencati nella Tabella A, Parte Prima, del DPR 633/1972. Non concorrono al calcolo:

  • le prestazioni di servizi (es. agriturismo, contoterzismo)
  • le cessioni di beni strumentali (trattori, macchinari)
  • le operazioni esenti da IVA

Tabella esemplificativa

Tipo di operazioneRientra nel volume d’affari?
Vendita di frutta e verdura propria
Vendita di latte e formaggi propri
Vendita di uova proprie
Agriturismo / servizi di ospitalitàNo
Vendita di un trattore usatoNo
Lavorazioni per conto terzi (contoterzismo)No
Vendita di piante ornamentaliSì (se in Tabella A)

La distinzione è rilevante: un agricoltore che vende prodotti per 5.000 euro e svolge agriturismo per altri 10.000 euro potrebbe comunque restare in regime di esonero sulla componente agricola, pur dovendo applicare il regime ordinario IVA sulla componente agrituristica.

Oppure, se vendi il tuo trattore a 15.000 €, superi matematicamente i 7.000 €, ma fiscalmente resti in regime di esonero perché quel ricavo non viene conteggiato nel limite dei 7.000 €. Contano solo le vendite dei tuoi prodotti agricoli. Tuttavia, il cessionario dovrà emettere autofattura elettronica con IVA al 22% e il cedente verserà l’IVA nel trimestre di emissione fattura e presenterà dichiarazione IVA.

Attenzione anche ai 2/3: se nell’anno X l’agricoltore ha venduto i propri prodotti agricoli per 2.000 € e ha prestato servizi di addestramento su animali di terzi per 3.000 €, anche se il volume d’affari è <7.000 €, nell’anno X+1 non potrà più fruire del regime di esonero. Questo perchè i 2.000 € non bastano per soddisfare i ⅔ del volume d’affari, ossia 3.333 €.

Cosa Succede se si Superano i 7.000 Euro

Il superamento della soglia dei 7.000 euro di volume d’affari agricolo, comporta la cessazione automatica del regime di esonero a partire dall’anno successivo. Il passaggio al regime IVA agricolo ordinario (art. 34, commi 1-5, DPR 633/1972) comporta:

  • obbligo di emissione della fattura o dello scontrino fiscale
  • liquidazione periodica dell’IVA (mensile o trimestrale)
  • presentazione della dichiarazione IVA
  • tenuta dei registri IVA (acquisti e vendite)
  • obbligo di fatturazione elettronica

I produttori agricoli uscenti dal regime di esonero non devono effettuare alcuna dichiarazione, salvo che non si vogliano affidare a terzi per la contabilità: in questo caso bisogna dichiarare il nuovo regime IVA entro il 30 gennaio. È fondamentale monitorare costantemente il proprio volume d’affari per non trovarsi impreparati di fronte a questi nuovi adempimenti.

Se, invece, pur non superando i 7000 euro, non si rispetta il requisito dei ⅔, la perdita del regime di esonero avviene in corso d’anno, ossia dal momento dell’effettuazione dell’operazione che comporta il superamento del limite.

Come Funziona il Regime di Esonero con la Vendita a Privati

Un aspetto pratico molto rilevante riguarda la gestione della vendita diretta di prodotti agricoli. In regime di esonero, il produttore agricolo non è tenuto a emettere fattura né ricevuta fiscale per le cessioni ai privati consumatori finali, se il prodotto è compreso nella Tabella A, e può vendere nei mercati agricoli, nelle fiere locali e direttamente in azienda senza obbligo di scontrino, purché non superi la soglia dei 7.000 euro.

Se invece il cliente è un soggetto IVA (un’impresa, un ristorante, un negozio), sarò l’acquirente che dovrà emettere autofattura da agricolo esonerato e sempre l’acquirente dovrà indicare l’IVA di compensazione prevista dalle tabelle ministeriali per il tipo di prodotto venduto.

Nella pratica, molti operatori emettono comunque documenti di trasporto o documenti di vendita per garantire la tracciabilità (anche per operazioni tra esonerati). 

Come Vendere un Trattore se si è in Regime di Esonero

La vendita di beni strumentali, come un trattore (specialmente se presente in fascicolo UMA), un rimorchio agricolo o un impianto di irrigazione, da parte di un soggetto in regime di esonero segue regole specifiche. Ai sensi del capitolo 6.7.2 della circolare n. 328/E del 1997, la cessione di beni strumentali ammortizzabili non rientra nel volume d’affari agricolo rilevante per il regime di esonero.

Tuttavia, ai fini IVA, la vendita di un bene strumentale (che supera ⅓ del volume), da parte di un soggetto in esonero è soggetta a IVA ordinaria.

Ciò significa che il soggetto in esonero che vende un trattore deve applicare e versare l’IVA sulla vendita, deve emettere fattura con IVA, e il versamento avviene in via occasionale senza che ciò determini la perdita del regime di esonero.

Questo è un aspetto tecnico che molti agricoltori ignorano e che può generare problemi in sede di accertamento. Una formazione adeguata, come quella proposta nei master e corsi del Centro Formativo Consizos, aiuta a gestire correttamente anche questi casi.

Regime di Esonero Agricoltura e Contributi INPS

L’iscrizione alla Gestione Agricola INPS è obbligatoria per gli imprenditori agricoli che svolgono attività agricola in modo diretto, abituale e prevalente.

In particolare, occorre iscriversi alla Gestione Autonoma Coltivatori Diretti / IAP. Chi è alla prima iscrizione come IAP, ha 24 mesi per iscriversi “all’INPS agricola “con riserva”. Inoltre, sono previsti esoneri di 24 mesi per giovani under 40, variabili da regione a regione.

Se non hai diritto all’esonero giovani, aspettati un minimale annuo che si aggira intorno ai 3.000 € – 3.500 €, divisi in 4 rate (luglio, settembre, novembre e gennaio dell’anno successivo).

Il regime di esonero IVA non esime dagli obblighi previdenziali INPS. I due piani, fiscale e previdenziale, sono distinti e indipendenti.

IAP in regime di esonero: è sempre obbligatorio iscriversi all’INPS?

La risposta tecnica è: dipende dalla prevalenza dell’attività agricola. Un IAP che esercita l’attività agricola come attività principale è soggetto all’obbligo di iscrizione previdenziale INPS indipendentemente dal volume d’affari. L’esonero IVA non implica esonero contributivo.

L’iscrizione all’INPS è obbligatoria solo se si raggiunge la soglia indicata dalle tabelle regionali di “tempo-lavoro”, solitamente almeno 104 giornate lavorative annue date dai rapporti ettaro/coltura. Ci deve essere almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo annuo (o il 25% per zone svantaggiate/montane).

Infatti, nel caso di attività agricola svolta in modo marginale o residuale rispetto a un’altra attività prevalente (es. lavoro dipendente a tempo pieno), l’iscrizione INPS agricola potrebbe non essere obbligatoria, ma è necessario valutare caso per caso la prevalenza dell’attività agricola sul reddito globale da lavoro e sul tempo dedicato (in questo caso si perderebbe la qualifica di IAP). Per un IAP, per definizione, l’attività agricola è prevalente: di conseguenza, l’iscrizione INPS è obbligatoria.

Regime di Esonero Agricoltura e Contributi INAIL

L’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro) ha una propria disciplina separata da quella previdenziale.

A differenza del coltivatore diretto, lo IAP è considerato un “imprenditore non lavoratore” ai fini INAIL. Di conseguenza, non è tenuto al versamento dei contributi assicurativi INAIL per la propria persona. Se lo IAP assume operai agricoli (lavoratori subordinati), è obbligato ad assicurarli all’INAIL, gestendo le tutele per infortuni e malattie professionali.

I premi INAIL si calcolano sul reddito convenzionale e variano in base alla tipologia di coltura o allevamento: circa 768,50 € in zone normali o 532,18 € in zone svantaggiate/montane.

Regime di Esonero Agricoltura e IRAP

L’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) trova una disciplina specifica per il settore agricolo.

Gli imprenditori agricoli individuali — inclusi i coltivatori diretti e gli IAP — sono esenti da IRAP ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 446/1997, che esclude dall’ambito soggettivo dell’imposta i soggetti che esercitano attività agricola ai sensi dell’art. 32 del TUIR.

Questa esenzione si applica indipendentemente dal regime IVA adottato (esonero, regime speciale agricolo o regime ordinario). Le società agricole, invece, possono essere soggette a IRAP in funzione della loro forma giuridica.

Quali Adempimenti Fiscali Residui per chi è in Regime di Esonero

Sebbene il regime di esonero elimini gran parte degli adempimenti IVA, non azzera tutti gli obblighi. Il titolare di partita IVA agricola in regime di esonero deve:

  • Conservare le fatture di acquisto: le fatture ricevute dai fornitori devono essere conservate per almeno 10 anni
  • Annotare le fatture di acquisto in un apposito registro (il registro degli acquisti, tenuto in forma semplificata)
  • Emettere fattura in caso di richiesta del cliente soggetto IVA: anche in esonero, se il cliente lo richiede, è necessario emettere documento fiscale
  • Versare l’IVA sulle cessioni di beni strumentali (come visto in precedenza)
  • Mantenere aggiornato il fascicolo aziendale (CAA) presso il sistema agricolo nazionale gestito da AGEA.

L’Imprenditore Agricolo in Regime di Esonero Deve Fare la Dichiarazione dei Redditi?

L’imprenditore agricolo in regime di esonero è generalmente tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi, salvo casi di esonero specifici legati ai limiti di reddito complessivo. Essere in “regime di esonero” significa essere esonerati dagli obblighi IVA, ma non da quelli sulle imposte dirette (IRPEF).

Il reddito dell’imprenditore agricolo individuale non si determina in base al fatturato effettivo, ma sulla base del reddito agrario e del reddito dominicale, calcolati forfettariamente sulle rendite catastali dei terreni condotti.

Questi redditi vanno dichiarati nel Quadro RA del Modello Redditi PF, in relazione ai terreni indicati nel fascicolo CAA. Se si ha un allevamento, oltre il quadro RA, occorre compilare pure il Quadro RD.

L’IRPEF si calcola quindi su valori catastali, non sui ricavi reali: per piccoli imprenditori agricoli in regime di esonero, l’imposta effettiva può essere molto contenuta o addirittura nulla, in presenza di detrazioni e deduzioni applicabili. Qualunque sia il regime fiscale di appartenenza.

L’Imprenditore Agricolo in Regime di Esonero Deve Iscriversi al RENTRI?

Il RENTRI è il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, istituito dal D.Lgs. 116/2020 e disciplinato dal DM 59/2023. Sostituisce progressivamente i registri cartacei di carico e scarico dei rifiuti.

Per le imprese agricole, gli obblighi di iscrizione al RENTRI dipendono dalla tipologia e dal quantitativo di rifiuti prodotti. Le microimprese agricole che producono solo rifiuti non pericolosi in quantità ridotte sono generalmente escluse dall’obbligo di iscrizione.

Tuttavia, chi produce rifiuti speciali (ad esempio imballaggi di prodotti fitosanitari, oli esausti, batterie) deve verificare attentamente se rientra nelle soglie di obbligo. In caso di dubbio, è consigliabile rivolgersi a un consulente ambientale, un agronomo o verificare la propria posizione attraverso i canali informativi ufficiali.

Imputazione dell’IVA in Caso di Acquisti con Fruizione della ZES Unica Agricoltura

La ZES Unica per il Mezzogiorno ha introdotto agevolazioni fiscali per le imprese che investono nelle regioni del Sud Italia, incluse quelle agricole. Il credito d’imposta ZES Unica Agricoltura (disciplinato dalla Legge di Bilancio 2024) è riservato agli investimenti in beni strumentali nelle aree ammissibili.

Per le imprese agricole in regime di esonero, l’utilizzo di questa agevolazione presenta una peculiarità: poiché il soggetto in esonero fruisce di una detrazione speciale sugli acquisti (c.d. compensazione tabellare), il costo del bene agevolabile non dovrà includere la componente IVA. Di conseguenza, il credito d’imposta si calcola sul costo IVA esclusa. Questo elemento può rendere la ZES Unica relativamente più difficoltosa per i soggetti in esonero, perchè occorre pianificare il raggiungimento degli importi minimali.

Cessazione del Regime di Esonero in Agricoltura per l’IAP

Il regime di esonero cessa in tre ipotesi principali:

Dopo la cessazione, il soggetto deve aprire i registri IVA (acquisti e vendite), emettere fatture per tutte le operazioni, effettuare le liquidazioni periodiche, presentare la dichiarazione IVA annuale e valutare l’opzione tra regime speciale e regime ordinario IVA.

La transizione richiede una preparazione adeguata. Chi ha investito in una formazione specifica in ambito agricolo e fiscale, come quella disponibile nell’offerta formativa del Centro Formativo Consizos, affronta questo passaggio con gli strumenti giusti.

Perché una Formazione Agricola Specializzata Fa la Differenza

Intraprendere un’attività agricola, anche nella sua forma più semplice come quella in regime di esonero, richiede conoscenze che spaziano dalla fiscalità alla normativa previdenziale, dalla gestione aziendale al diritto agrario. Affidarsi esclusivamente al commercialista non basta: l’imprenditore agricolo deve saper leggere la propria situazione, anticipare i rischi e cogliere le opportunità.

Il Centro Formativo Consizos offre percorsi formativi dedicati proprio a chi vuole costruire una base solida prima di aprire la propria impresa agricola. Dai diplomi di istruzione superiore in ambito agrario, ai percorsi universitari per chi vuole approfondire le basi scientifiche e gestionali, fino ai master e corsi professionali per chi ha già una partita IVA e vuole strutturare meglio la propria attività.

Se stai valutando di aprire una partita IVA agricola in regime di esonero o di richiedere la qualifica IAP, il primo passo è capire cosa stai facendo, e farlo nel modo giusto.

Puoi richiedere un’orientamento gratuito via WhatsApp per scoprire quale percorso formativo fa per te. 

Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere informativo e non costituiscono consulenza fiscale o legale. Per situazioni specifiche è sempre consigliabile rivolgersi a un professionista abilitato.